COS’È

Le organizzazioni di volontariato (O.d.v.) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti gli E.t.s. possono avvalersi di volontari, ma O.d.v. e A.p.s. (associazioni di promozione sociale) sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra O.d.v. e A.p.s. è che la prima non può svolgere attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri associati. 

A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BASE ASSOCIATIVA

Una O.d.v. deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 O.d.v.

Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Trascorso tale termine, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.

Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza, e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

La base associativa può essere costituita anche da E.t.s. o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.

ATTIVITÀ

Le O.d.v., come tutti gli E.t.s., devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.

Possono poi svolgere:

  • attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • attività di raccolta fondi in generale;
  • attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  • gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.

VOLONTARIATO E LAVORO

Le O.d.v. devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.

Le Odv possono avvalersi di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo.

Come specificato in una circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2020, rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma anche l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato nel caso in cui risponda ai requisiti previsti, tra i quali la gratuità.

AGEVOLAZIONI

Le O.d.v. sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.

I crediti delle O.d.v., inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le O.d.v. hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le O.d.v., iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.

In questo caso, alle O.d.v. si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere oggetto, in via prioritaria, di affidamento in convenzione alle Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale e accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (C.S.V.)

Le O.d.v. hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato. Inoltre, esprimono almeno un membro nell’Organismo nazionale di controllo (O.n.c.) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui C.s.v..

OBBLIGHI E DIVIETI

DENOMINAZIONE SOCIALE

Deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo O.d.v..

L’indicazione illegittima della locuzione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “O.d.v”, ed anche l’utilizzo di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere adoperata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

Nel caso di utilizzo illegittimo, è previsto il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Inoltre, se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

RUNTS

Come noto, per diventare Ets è necessario iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore, possedendo i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto alle previsioni del Codice del Terzo settore.

Le O.d.v. (come le associazioni di promozione sociale, le Onlus, le imprese sociali e le bande musicali) possono adeguare i propri statuti entro il 31 marzo 2021 utilizzando le maggioranze semplificate.

Le O.d.v. già iscritte ai registri territoriali vengono incluse d’ufficio nel registro nazionale, tramite il meccanismo della “trasmigrazione”: gli enti pubblici (Regioni e province autonome) provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno precedente all’operatività del registro e gli uffici del Runts hanno 180 giorni di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti.

Le O.d.v. iscritte d’ufficio che non intendono permanere nel Runts, possono presentare domanda di cancellazione, modificando comunque il loro statuto e continuando ad operare ai sensi del Codice civile.

Le O.d.v. costituite dopo l’operatività del Runts dovranno presentare autonoma domanda di iscrizione presso l’Ufficio del Runts territorialmente competente.

ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall’assemblea tra le persone fisiche associate oppure sono indicati, tra i propri associati, dagli enti associati.

A quest’ultimo proposito, come specificato in una circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2020, gli enti designatori devono appartenente necessariamente alla base associativa dell’ente di riferimento (è quindi escluso che una quota – pur minoritaria – di amministratori sia indicata da soggetti terzi). Quanto alle modalità di designazione da parte degli enti associati, esse possono essere individuate direttamente dallo statuto dell’ente interessato o demandate, ma sempre per decisione dell’ente e con precise limitazioni, agli ordinamenti interni degli enti associati.

Non può essere nominato amministratore un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell’organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso e può essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nello svolgimento della loro funzione.

RISORSE ECONOMICHE

Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, le O.d.v. possono avere le seguenti entrate:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  • raccolte fondi;
  • attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa.

REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI

Attività non commerciale

Per tutti gli E.t.s. la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”.

Riguardo specificamente le organizzazioni di volontariato a queste attività già qualificate dal legislatore come “non commerciali” si sommano altre attività che, nel caso in cui siano svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non sono considerate commerciali:

  • vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l’attività;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
  • somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Attività commerciale

Le misure fiscali per le O.d.v. sono tra le più favorevoli.

Le O.d.v. possono svolgere attività commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva. Qualora però svolgano attività di interesse generale con modalità commerciale, essa sarà considerata attività diversa e quindi soggetta ai relativi limiti.

Le O.d.v. che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.

Donazioni

Solo per le O.d.v. la detraibilità delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.

Imposta di registro

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle O.d.v. sono esenti dall’imposta di registro. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli E.t.s..

CASI SPECIFICI

Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono sottoposte alla relativa normativa.

COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

COSTITUZIONE

Possono essere O.d.v. solamente le associazioni, riconosciute o non riconosciute (secondo la normativa previgente, le O.d.v. potevano assumere la forma giuridica che ritenevano più adeguata, tra cui quella delle fondazioni).

BASE ASSOCIATIVA

È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone fisiche o almeno 3 O.d.v..

ATTIVITÀ SVOLTE

Prima della riforma una O.d.v. poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi ad esempio a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà).

Oggi le O.d.v. possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal codice del Terzo settore, dove sono menzionate attività di diverso tipo(quali ad esempio quelle culturali o educative). Una O.d.v., in quanto E.t.s., può infatti perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.

LAVORO

La riforma introduce il limite di lavoratori impiegati (non superiore al 50% del numero dei volontari): in forza della normativa precedente si considerava il regolare funzionamento dell’O.d.v. e il numero occorrente per qualificare o specializzare l’attività svolta. Questo profilo risultava allora regolato diversamente da ogni Regione o Provincia autonoma.

REGISTRO

Sino all’intervento della riforma esisteva soltanto il registro di ogni singola Regione o Provincia autonoma. La riforma ha introdotto un registro unico nazionale, omogeneo nelle modalità e criteri di funzionamento.

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”art. 4, 17, 18, 32-34, 46, 56, 61-66, 67,68, 72, 73, 74, 78, 83, 84, 86, 89, 101

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34 del 29 dicembre 2017 del Ministero del lavoro “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”

Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4995 del 28 maggio 2019 “Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi. Nota direttoriale”

Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020 “Quesiti in materia di Codice del Terzo settore.”

Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4314 del 18 maggio 2020 “Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti.”

ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

ENTRATA IN VIGORE

La normativa sulle O.d.v. è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

La nuova parte fiscale riguardante il Terzo settore entrerà in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo:

  • all’operatività del Runts;
  • all’autorizzazione della Commissione europea.

NORMATIVA TRANSITORIA

Gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore del codice del Terzo settore (3 agosto 2017) devono uniformarsi alle disposizioni citate.

Agli enti costituiti prima della riforma, e comunque fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, si applica la normativa previgente relativa all’iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Entro il termine del 31 marzo 2021, le O.d.v. possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria per:

  • adeguarli alle disposizioni inderogabili della riforma;
  • introdurre clausole che escludono l’applicazione di quelle disposizioni di riforma potenzialmente derogabili mediante una specifica clausola statutaria.

Per quanto riguarda le norme fiscali, fino all’approvazione della Commissione europea si considera vigente la normativa di riferimento e, in particolare, l’art. 8 l. n. 266/1991, che disciplina il regime delle imposte dirette e indirette di una O.d.v..

Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano alle O.d.v. in via transitoria a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.

La scheda è aggiornata al 30 novembre 2020.

Agli enti costituiti prima della riforma, e comunque fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, si applica la normativa previgente relativa all’iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Entro il termine del 31 marzo 2021, le O.d.v possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.